Rimborso bollo auto per rottamazione: quando ci sono le condizioni per poterne fare richiesta?

In questo articolo vi daremo alcune indicazioni circa la richiesta di rimborso del bollo auto. Quest’ultimo si configura come una tassa regonale di proprietà, ossia laddove si è in possesso di un’auto intestata a proprio nome, è necessario versare una tassa annuale alla regione di residenza. Essendo la tassa di circolazione una tassa di proprietà ma non di circolazione, essa va pagata aldilà dell’utilizzo o meno del veicolo.

Quando va versato il bollo auto?

La scadenza del bollo auto è fissata all’ultimo del mese seguente all’immatricolazione. Proviamo a fare un esempio, se l’auto è stata immatricolata a luglio 2019, ogni anno bisognerà pagare il bollo entro il 31 agosto. Tale versamento ha una copertura di un anno.

Cosa accade in casi di furto, demolizione o radiazione dell’automobile?

Ad oggi, secondo le linee generali, la normativa non prevede vi sia la possibilità di richiedere un rimborso della somma pagata anche se la quota non è stata goduta. Inoltre, il bollo auto non è trasferibile da una targa ad un’altra.

Sembra chiaro come questo tipo di norma crei non pochi malumori tra i possessori di un bene mobile in quanto gran parte di loro ritengono sia maggiormente equo pagare la somma del bollo auto in maniera proporzionale all’effettivio utilizzo e godimento del mezzo. Ad oggi vi sono alcune regioni italiane che hanno preso una posizione in tal senso, introducendo una serie di regole proprie per garantire all’automobilista il rimborso del bollo auto.

In quali casi è possibile ottenere un rimborso?

In alcune regioni ad oggi è possibile richiedere il rimborso del bollo auto in caso di furto, radiazione per esportazione o rottamazione della propria auto. La conditio sine qua non per richiedere il rimborso è l’annotazione di questi eventi al PRA, così da avere traccia della perdita di possesso dell’auto. Il rimborso del bollo si calcola in dodicesimi, ossia prendendo in considerazione le mensilità di godimento nullo del bollo.Le regioni in questione sono il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano. In Piemonte il rimborso, in caso di furto o rottamazione, avviene solo se il godimento del bollo non è inferiore ad un quadrimestre. Inoltre, l’automobilista può anche optare per una soluzione alternativa al rimborso, ossia per la compensazione con un altro veicolo. In Lombardia, invece, il rimborso è consentito nellestesse modalità del Piemonte ma con una particolarità: esso può essere erogato a meno che non si è nell’ultimo mese prim del rinnovo del bollo. La provincia autonoma di Trento, invece, garantisce il rimborso del bollo in caso di rottamazione, furto o esportazione a partire dal mese seguente a quello nel quale non si ha più il possesso dell’auto, fino alla fine del periodo di imposta già versato. E’ possibile richiedere il rimborso entro tre anni e lo si riceve tramite conto corrente o assegno circolare. A Bolzano, invece, le condizioni sono le stesse di Trento ma con la differenza he affinchè sia possbile ottenere un rimborso parziale, è necessario che i mesi non goduti risultino in numero di almeno quattro.